Normativa fiscale
- La posizione fiscale dei tesserati nei confronti delle Associazioni affiliate alla FIE
- Rimborsi per i volontari
- Modello EAS
- Come deve essere fatta la pezza giustificativa ad un socio per il pagamento della quota sociale o di una attività?
- È obbligatorio che una Associazione abbia un codice fiscale o la partita IVA?
La posizione fiscale dei tesserati nei confronti delle Associazioni affiliate alla FIE
Parere dell’avvocato Roberto Ruggiero
Sul tema la Corte Costituzionale, con la sentenza 467 del 19 novembre 1992, ha espressamente escluso che una associazione possa essere arbitra della propria tassabilità. Ai fini dell’esclusione dell’assoggettamento ad imposta della cessione di beni o della prestazione di servizi è necessario che tali attività risultino effettuate in conformità alle finalità istituzionali e siano svolte esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati.
A corollario di quanto sin qui esposto e facendo riferimento ancora alla disposizione di cui al comma 3 dell’art. 148 TUIR deve concludersi che possano usufruire delle attività progettate da un’Associazione affiliata FIE anche i non soci purché tesserati (FIE), senza necessità di una preliminare adesione all’Ente organizzante la manifestazione. Purché vengano rispettati i seguenti presupposti:
attività effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti, ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
le associazioni interessate devono conformare i loro statuti, a specifiche clausole, individuate dal comma 8 dell’art. 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell’ente, nonché l’effettività del rapporto associativo.
RIMBORSI FORFETTARI PER I VOLONTARI
DOMANDA
Siamo un’associazione iscritta al registro del volontariato.
Per esigenze di semplificazione vorremmo rimborsare i nostri volontari per le spese che sostengono con una somma a forfait mensile. E’ possibile?
RISPOSTA
La Legge 266/1991 all’articolo 2 individua come attività di volontariato quella prestata in modo “personale, spontaneo e gratuito” senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Il comma 2 del citato articolo prevede la facoltà per l’organizzazione di rimborsare le spese sostenute dal volontario alle seguenti condizioni:
a) i rimborsi devono riguardare “spese effettivamente sostenute per l’attività prestata”;
b) l’ente deve stabilire preventivamente il limite delle spese rimborsabili.
Secondo la dottrina sono spese rimborsabili (solo) le seguenti:
– le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati per prestare l’attività (e non quelle per recarsi presso la sede dell’associazione);
– le spese per vitto e alloggio in caso di trasferta;
– altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell’organizzazione per acquisto di beni e servizi a favore della stessa.
Premesso ciò, le spese sostenute dal volontario devono essere documentate e documentabili e comunque connesse/riferibili all’attività di volontariato resa.
Pertanto, non sono ammessi rimborsi forfetari e cioè “senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori” (Cass. Civ. 24090/2015).
I rimborsi forfetari potrebbero essere qualificati (a seguito di eventuali azioni del volontario o anche di accessi ispettivi) alla stregua dell’erogazione di un compenso per l’attività prestata, con tutte le conseguenze del caso.
Hanno risposto i professionisti dell’area legale
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[NOTA FIE: Le norme sopra specificate sono applicabili a tutte le Associazioni NON PROFIT]
MODELLO EAS
(09/03/2017) MODELLO EAS: Entro il 31 marzo la comunicazione di variazioni dei dati fiscali
L’invio all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuato solo dalle associazioni che, nel corso del 2016, hanno modificato aspetti rilevanti delle proprie attività e statuti, precedentemente comunicati.
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili.
Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante l’apposito modello EAS.
Questo modello deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008) il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Nel caso di variazioni dei dati, non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” del modello EAS, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.
Vi ricordiamo che:
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati fiscali:
– gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
– le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
– i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
– le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
– gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Invece possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
– le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
– le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
– le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
– i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
– le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
– l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
– le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
– le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
– le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Partendo dal principio che le associazioni sono esonerate dall’emissione di ricevute (o scontrini) fiscali per le sole attività istituzionali, vi è comunque la necessità di rilasciare una pezza giustificativa “semplice” per il pagamento della quota associativa o per l’iscrizione degli associati ad attività o corsi (qualora invece l’attività sia rivolta a non soci o a non tesserati, l’associazione è tenuta ad emettere idoneo documento di incasso ai fini fiscali e ad adempiere ai conseguenti obblighi contabili). Vi rammentiamo che queste pezze giustificative generiche (non fiscali) non sono soggette al pagamento dell’IVA.
Ciò è comunque opportuno per correttezza, per questioni amministrative, per attestare il rapporto associativo e poter dimostrare durante una ispezione fiscale tra chi e chi è avvenuto lo scambio di denaro. Su queste pezze giustificative semplici (non fiscali), numerate progressivamente, dovranno essere riportati:
- i dati identificativi dell’Associazione (denominazione, indirizzo della sede legale, cf o p.iva);
- i dati identificativi dell’associato (nome cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita; opzionale l’indirizzo);
- l’importo della quota sociale;
- l’anno sociale di competenza;
- la data e il luogo del rilascio.
Queste pezze giustificative devono essere conservate dalla Associazione almeno per 12 mesi (ma noi consigliamo di conservarle per 5 anni); a questo proposito potete leggere questo post.
Si deve produrre ogni pezza giustificativa in duplice copia (una per il socio ed una per l’associazione), in modo tale da poter dimostrare anche in ASSEMBLEA SOCI chi è in regola col versamento della quota annuale e garantirgli il diritto di prendere parte alle assemblee elettive, di poter approvare il rendiconto economico annuale e di poter dire la sua sulle attività di indirizzo e governo dell’Associazione.
Le pezze giustificative per le attività (connesse agli scopi istituzionali) svolte dagli associati possono essere predisposte in modo analogo.
Per quanto riguarda invece le ricevute FISCALI per l’iscrizione ad attività sportive, queste devono obbligatoriamente contenere tutta una serie di dati per consentire ai TUTORI LEGALI dei soci minorenni di poter detrarre, in dichiarazione dei redditi, il costo di iscrizione per ragazzi da 5 a 18 anni. Abbiamo già affrontato l’argomento della detrazione delle spese dei corsi sportivi dei figli; ci limitiamo ora a riassumere le informazioni che devono essere riportate sulle ricevute fiscali di pagamento (numerate progressivamente) ai fini della detrazione fiscale:
- i dati identificativi dell’Associazione;
- la causale del pagamento (iscrizione / abbonamento ad attività sportiva dilettantistica);
- l’attività sportiva svolta (nome del corso e anno / stagione);
- l’importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva;
- il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento.
Ricordiamo infine che le ricevute emesse da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive per le quote o i contributi associativi sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, all’art. 7 dell’allegato B; le altre ricevute sono soggette al bollo di 2,00 € se la somma versata è superiore a 77,47 €, come stabilito dal medesimo DPR all’art. 13 dell’allegato A.
Dal sito teamartist.com è possibile scaricare il fac-simile di: ricevuta di pagamento quota associativa, ricevuta di pagamento attività, ricevuta di pagamento iscrizione e/o abbonamento ad attività sportive dilettantistiche.